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Fano Fossombrone Cagli e Pergola
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STATUTO DELLA CARITAS DIOCESANA
di Fano - Fossombrone - Cagli - Pergola

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ART. 11 - L'ASSEMBLEA

    L'Assemblea Diocesana dei gruppi di volontariato, associazioni, opere e istituzioni socio-caritative operanti in Diocesi, composta dai presidenti o rappresentanti ufficiali dei medesimi, è l'organo attraverso cui viene promossa l'animazione ed il coordinamento tra le varie espressioni, al fine di contribuire all'elaborazione delle linee pastorali della carità, di fronte ai bisogni emergenti nella città e territorio, per un indirizzo omogeneo nella Chiesa locale.
L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte l'anno. Ogni tre anni elegge 4 rappresentanti da inviare in seno al consiglio diocesano.


ART. 12 - AMMINISTRAZIONE

  • La Caritas Diocesana trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:
    • dalle offerte raccolte nelle forme che risulteranno più opportune, in particolare durante l'Avvento di Fraternità e la Quaresima di Carità;
    • dalle raccolte straordinarie durante le pubbliche calamità;
    • da eventuali lasciti, donazioni o oblazioni di enti e persone;
    • da proventi ricavati dalla raccolta di abiti usati e carta;
  • in conformità al can. 1267 §3 del Cod. di Diritto Canonico, le offerte ricevute per un fine determinato non possono essere impiegate diversamente;
  • spetta alla Presidenza definire i programmi per la destinazione delle raccolte speciali e determinare la destinazione di offerte generiche;
  • per le spese di organizzazione e promozione si costituisce un fondo in cui confluisce non oltre il 5% delle offerte e gli interessi maturati;
  • la Caritas è impegnata a rendere conto pubblicamente delle somme ricevute e delle spese sostenute per lo sviluppo delle attività, dopo l'approvazione dei bilanci da parte del Consiglio Diocesano per gli affari economici.


ART. 13 - GESTIONE SERVIZI

    La Caritas Diocesana non gestisce normalmente opere assistenziali permanenti, ma quando è necessario ne promuove l'istituzione lasciandone la gestione ad un apposito ente eccl.co riconosciuto idoneo.



ART. 14 - RAPPORTI CON LA CARITAS ITALIANA

    La Caritas Diocesana è organismo pastorale autonomo, espressione della Chiesa locale. Essa opera in spirito di comunione e di collaborazione con le altre caritas diocesane, con la delegazione regionale ed in particolare con la Caritas Italiana, istituita dalla C.E.I. per coordinare e promuovere la testimonianza di carità nell'ambito del terr.ital. e nelle emergenze di paesi esteri.

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Centro di ascolto
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